Calcoliamo
il vostro rischio

RC Medici

Scopri il preventivatore online

RC Medici

L'RC Medici è fondamentale per salvaguardare il lavoro del medico. Con la pubblicazione del 17/03/2017 in G.U. della legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) il legislatore ha inteso intervenire in materia di “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, già in parte prevista dalla precedente Balduzzi. Obiettivo del legislatore quello di porre rimedio alle storture del sistema arginando il perdurante ricorso alla c.d. “medicina difensiva” e garantire il pieno ristoro dei danni cagionati ai pazienti.

Per chi corre l’obbligo e in cosa consiste? Analizziamo di seguito le singole categorie

A. DIPENDENTI A QUALUNQUE TITOLO DELLE STRUTTURE PRIVATE E PARA SUBORDINATO (articolo 7 comma 3)
Devono assicurarsi?

All’articolo 7 comma 3 è previsto che “L'esercente la professione sanitaria” risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile”, dunque per fatto doloso o colposo, “salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Dunque in suddetta previsione rientra tutta la categoria dei dipendenti di cui ci stiamo qui occupando.

Per quale massimale?

Il legislatore ha inteso per questa categoria limitare il massimale di rivalsa all’articolo 9 comma 6 stabilendo che “per singolo evento, in caso di colpa grave, non possa superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

Chi paga la polizza?

All’articolo 10 comma 3 si prevede che l’operatore sanitario “provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”. Dunque le spese sono a carico dello stesso.

A chi è attribuito l’onere della prova?

L’esercente la professione sanitaria dipendente di struttura pubblica o privata risponde esclusivamente per responsabilità extra-contrattuale.

La disciplina prevede che l’azione di rivalsa\regresso sia limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave e che, qualora il professionista non sia stato parte del giudizio, essa possa essere promossa solo successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro 1 anno dall'avvenuto pagamento.

Il soggetto che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'intervento o del trattamento al quale si è sottoposto dovrà provare:

  • la condotta colposa del medico,
  • la lesione subita,
  • il nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione.

Il termine di prescrizione per agire nei confronti di questa categoria è di 5 anni.

RC Medici

Fai un preventivo

Vai al preventivatore online, oppure contattaci per avere una consulenza:
acquisti@areamedici.com

Preventivatore online

B. MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI
Categorizzazione

La legge Gelli-Bianco non prende, a nostro avviso, in esame in modo esaustivo ed al momento attuale in cui i decreti attuativi non sono ancora pubblicati, la fattispecie dei così detti “medici dipendenti a partita iva strutturati” cioè di coloro che pur non avendo alcun rapporto di dipendenza con la struttura sanitaria svolgono attività in modo esclusivo con la stessa, fenomeno in crescente ascesa nel panorama della sanità privata e religiosa italiana.

Rientrano in questa area anche gli operatori sanitari che operano in “libera prestazione intramuraria” (articolo 6 comma2). Dunque per questa categoria dividiamo:

  1. MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CHE CONTRAGGONO UN RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL PAZIENTE
  2. MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI ASSIMILATI A DIPENDENTI DI STRUTTURA
  3. Analizziamo nel dettaglio:

    Con riferimento alla categoria sub i) ovvero, secondo l’articolo 7 comma 2, agli esercenti “la professione sanitaria che svolgano la propria attivita' al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che prestino la loro opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale”, l’esito assicurativo risulta inequivocabile. Deve assicurarsi sia per coprire la propria responsabilità civile che per coprire l’eventuale rivalsa della struttura nei suoi confronti laddove questa fosse chiamata in causa e condannata al pagamento del sinistro.

    La categoria che invece desta maggiore attenzione è quella identificata sub ii) ovvero quella degli operatori sanitari che nelle strutture private, in forza di accordi con la proprietà, hanno previsto dei contratti libero professionali che li assimilano a operatori dipendenti, gli attribuiscono mansioni e impegni anche in assenza di vincoli di orario e di subordinazione, contratti che con ogni evidenza hanno lo scopo sul mercato di calmierare i costi contributivi e di aiutare le strutture a poter garantire la qualità del servizio all’interno di budget sempre più ristretti.

    La natura extracontrattuale della responsabilità vale tanto per i medici c.d. strutturati (stando alla lettera della legge ed al richiamo al primo comma dell'art. 7, anche se non dipendenti e anche se di fiducia del paziente), quanto per coloro che esercitano attività libero professionale intramuraria e per coloro che operano in regime di convenzione o attraverso la telemedicina o nell'ambito di attività di ricerca clinica o di sperimentazione.

    Seppure costoro (strutturati) non hanno alcun rapporto contrattuale con il paziente, almeno in presunzione di fatto, secondo la nuova norma:

    • Non godono della limitazione di responsabilità pari al triplo del proprio reddito come i loro colleghi assunti con contratto di dipendenza, ma rispondono illimitamente con il proprio patrimonio.
    • Sono potenzialmente soggetti alla richiesta di risarcimento diretta. In effetti, laddove il paziente venisse a conoscenza che il rapporto che lega suddetto operatore sanitario alla struttura non è di dipendenza, avrebbe comunque diritto a richiedere il risarcimento del danno alla Compagnia assicurativa di quest’ultimo.
    • Devono dunque sopportare oneri assicurativi di maggiore impatto.
A chi è richiesto il risarcimento?

Come noto la novella legislativa introduce un modello dualistico di responsabilità: contrattuale per la struttura sanitaria ed extra-contrattuale per l’esercente la professione sanitaria. Sul tema delle strutture nulla sembra essere cambiato rispetto al passato: le strutture sono chiamate a rispondere nei confronti del paziente delle condotte dolose e colpose degli operatori dei quali si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (per fatto proprio e fatto altrui). Nel caso di cliniche private vero è che può accadere che il medico di fiducia indicato dal paziente sia estraneo all'organizzazione del debitore. Ma il secondo comma estende la medesima regola di responsabilità alle prestazioni sanitarie rese in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convezione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Al contrario, l’esercente la professione sanitaria che operi all'interno di una struttura e che non abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Ne consegue che, quanto alla struttura, in mancanza di una speciale disposizione, il termine di prescrizione è l'ordinario decennale dell'art. 2946 c.c.; mentre, nei confronti del medico, il termine è quello quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.

A chi è attribuito l’onere della prova?

Relativamente all’onere della prova, invece, secondo le regole ordinarie, chi agisce nei confronti della struttura o del medico libero professionista che ha agito in forza di rapporto contrattuale, deve provare il titolo dell'obbligazione (ad esempio il ricovero in ospedale) e semplicemente allegare l'inadempimento (ossia il peggioramento della condizione della persona), mentre chi agisce nei confronti del medico, invece, deve provare la colpa professionale del sanitario.

Il paziente che si rivolge alla struttura o al medico libero professionista che ha agito in forza di rapporto contrattuale, invece, deve provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della sua situazione patologica (o l'insorgenza di una nuova patologia) e la condotta o l'omissione dei sanitari. Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l'inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.

La prescrizione in questo caso è di 10 anni.

Cosa copre la RC Professionale Medici?

La polizza copre la responsabilità civile professionale e la tutela legale connessa allo svolgimento della professione in strutture ospedaliere pubbliche o private o qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari.

Obiettivo della copertura è tutelare il professionista sanitario e specificatamente di:
  • Essere tutelato nell’esercizio della propria attività professionale medica (compresa attività svolta in telemedicina);
  • Essere protetto in caso di sinistro, in caso di richiesta giudiziale avanzata da terzi o in caso di procedimenti penali conseguenza di presunti errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • Essere coperto nel caso di rivalsa da parte della struttura, clinica o istituto in cui presta la propria opera;
  • Essere difeso anche in caso di procedimenti penali ed assistito dal legale di libera scelta oppure da un legale selezionato all’interno del network di professionisti;
  • Essere assistito da professionisti esperti nella gestione dei sinistri con approccio proattivo e preparato

La garanzia opera per le richieste pervenute all’Assicurato nel periodo di durata del contratto, anche se conseguenti a fatti antecedenti verificatisi nel periodo considerato rilevante secondo le condizioni contrattuali. Possono rientrare in garanzia le Richieste di Risarcimento conseguenti a fatti verificatisi nel Periodo di Retroattività prescelto dall’Assicurato, a condizione che tali richieste siano pervenute per la prima volta al medico nel periodo di durata del contratto. Lo stesso vale per i procedimenti penali ed amministrativi.

Quali sono i professionisti sanitari?

Con la pubblicazione del 17/03/2017 in G.U. della legge n.24 dell’8 marzo 2017 (Gelli-Bianco) il legislatore ha inteso intervenire in materia di “responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Gli OSS – Operatori socio-sanitari rientrano tra le figure annoverate dal legislatore nella categoria degli “operatori sanitari” secondo la Legge Gelli-Bianco.

La soluzione al quesito viene dal documento pubblicato dal Ministero della Salute in data 18 ottobre 2005 e di cui all’ultimo aggiornamento del 15 luglio 2013 che riepiloga le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute a cui la legge Gelli-Bianco fa riferimento.

Con riguardo agli OSS – operatori socio sanitari il Ministero della Salute li annovera nella categoria delle “Altre figure” all’interno della categoria degli operatori sanitari e si riferisce dal punto di vista normatico all’Accordo Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

Per utilità riepiloghiamo in base ai documenti Ministeriali le categorie che sono annoverate nella qualifica di “operatori sanitari” ai sensi della Gelli-Bianco:

Professione
Principali rif. normativi
Farmacista
D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo
D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra
L. 24.07.1985, n. 409 (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
Veterinario
L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Psicologo
L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Professione
Principali rif. normativi
Infermiere
D.M. 14.09.1994, n. 739 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o
D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico
D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
Professioni sanitarie riabilitative
Professione
Principali rif. normativi
Podologo
D.M. 14.09.1994, n. 666 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista
D.M. 14.09.1994, n. 741 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista
D.M. 14.09.1994, n. 742 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia
D.M. 14.09.1994, n. 743 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
D.M. 17.01.1997, n. 56 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
D.M. 29.03.2001, n.182 (G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale
D.M. 17.01.1997, n. 136 (G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale
D.M. 08.10.1998, n.520 (G.U. 28.04.1999, N. 98)
Professioni tecnico-sanitarie
Area Tecnico - diagnostica
Professione
Principali rif. normativi
Tecnico Audiometrista
D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia

D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 20.05.1995, n.116)

Area Tecnico – assistenziale
Professione
Principali rif. normativi
Tecnico Ortopedico
D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista
D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale
D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista
D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Professioni tecniche della prevenzione
Professione
Principali rif. normativi
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario
D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Altri riferimenti normativi: D. Lgs. 02.05.1994, n. 319;
D. Lgs. 27.01.1992, n. 115;
Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
L. 10.08.2000, n. 251;
L 26.02.1999, n. 42;
L. 08.01.2002, n.1;
D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.

Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE
Operatore di interesse sanitario
Professione
Principali rif. normativi
Massofisioterapista
Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Professione
Principali rif. normativi
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici
R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.
Ottico
R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.
Odontotecnico
R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.
Puericultrice
L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi: D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266; D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.
Altre figure annoverate tra gli operatori sanitari
Professione
Principali rif. normativi
Operatore socio-sanitario
Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91

RC Medici

Divertiti a fare un preventivo! In pochi click puoi visualizzare le migliori tariffe per la responsabilità civile professionale. Fai una prova per la tua RC Medici!

Scopri il preventivatore online

Associazione Area Medici - C.F. 97964350587 - Sede Legale Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma

L’associazione Area Medici si avvale in esclusiva dell’attività di intermediazione del gruppo European Brokers S.r.l., intermediario assicurativo iscritto all’Elenco degli Intermediari della Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° RUI B000051384 - Per consultare gli estremi relativi all'iscrizione IVASS è possibile consultare il sito www.ivass.it - pec: info@pec.ebrokers.it - email reclami: reclami@ebrokers.it 

In attuazione alle disposizioni del Provvedimento IVASS 46/2016 per la gestione reclami si vedano le indicazioni nell'apposita sezione reclami

Condizioni di utilizzo

Cookie Policy

Privacy